Gli autovelox sono uno dei grandi terrori degli automobilisti, ed ora andremo a scoprire, nel dettaglio, cosa ha deciso un giudice che ha del tutto ribaltato quanto si è detto sino ad oggi.
Da ormai diverso tempo, si discute parecchio sul fronte degli autovelox, un tema che anche il Governo ha voluto affrontare in diverse occasioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che per convalidare una multa il dispositivo debba essere omologato, e non solamente approvato. Infatti, molte sanzioni amministrative sono state annullate dopo tale decisione da parte della Corte, ma qualcosa potrebbe nuovamente cambiare.
Il Ministero dei Trasporti ha chiesto a Comuni e Prefetti una carta completa di tutti gli autovelox del paese, così da stabilire quali siano regolari a tutti gli effetti e quali, invece, dovranno essere spenti. Secondo quanto riportato dal sito web “Open.online“, una sentenza arrivata da un giudice di Bologna potrebbe nuovamente mescolare le carte in tavola, andando a creare una certa confusione nell’ambiente. Andiamo a scoprire i dettagli su quanto è stato appena deciso.
Autovelox, multa valida anche se non è omologato dopo una sentenza
Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bologna, è sufficiente che un autovelox sia approvato e non per forza approvato per rendere valida una multa, andando così a ribaltare del tutto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Questo è stato deciso da Alessandra Cardarelli, che ha rigettato l’appello di un cittadino, il quale aveva fatto ricorso sostenendo che il verbale non fosse valido, poiché l’autovelox era approvato ma non omologato. Stando a quanto reso noto dalla Cassazione la sanzione sarebbe dovuta essere annullata, ma il giudice bolognese ha invece deciso per tutt’altro.

Secondo la Cardarelli, che ha citato l’articolo 142 del Codice della Strada, ecco va interpretato assieme anche all’articolo 201, che prevede l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate“, intendendo che i due procedimenti siano equivalenti. La sentenza, inoltre, ha stabilito che il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio e contestare specificatamente i fatti rilevati. Il cittadino, in tribunale, non aveva mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, non negando nemmeno di aver percorso quel tratto di strada.